SCADENZA — gen 2015
Di Redazione SIA
Pubblicata il 24/12/2014
Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 15.07.2014 - art. 21, la disciplina del periodo di prova risulta così variata:
I periodi di prova sono pari a:
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;
- 4 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;
- 3 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;
- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.
Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti per il gruppo per il quale il lavoratore è assunto in prova.
In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione afferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.