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 SCADENZA — 01/01/2015

Dirigenti - Catene Alberghiere: Malattia

Dirigenti - Catene Alberghiere: Malattia

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 22/03/2017

Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 15.03.2017,

in caso di malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.

Il termine dì 12 mesi dovrà essere computato nell'arco di un biennio dalla data di decorrenza del primo evento morboso e con un limite di sei mesi per anno solare non collegabili nello stesso biennio.

Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso del biennio suddetto i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto. Non rientrano nell'anzidetto computo del perìodo di comporto i giorni di ricovero nelle strutture sanitarie e le assenze insorte a causa di malattie degenerative e/o invalidanti.

Per le giornate di assenza riguardanti il ricovero nelle strutture sanitarie e le assenze insorte a causa di malattie degenerative e/o invalidanti è dovuta l'intera retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi, computabili sempre nell'arco di un biennio.

Alla scadenza del periodo di comporto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa fino a 12 mesi con facoltà, da parte dell'azienda, di non corrispondere - in tutto o in parte - la retribuzione.

Alla scadenza del termine di conservazione del posto o dell'eventuale periodo di aspettativa, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto venga risolto da una delle parti, sarà dovuta al dirigente non in prova, oltre al tfr, anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.

In caso di malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio, al dirigente non in prova spetta la corresponsione dell'intera retribuzione, per la durata del periodo di comporto.


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