QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/12/2015
Autorimesse e Noleggio Automezzi: Elemento di garanzia retributiva
Di Redazione SIA
Pubblicata il 28/10/2015
Ai sensi dell'accordo di rinnovo 20.06.2013, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di 2º livello alla data del 31 dicembre, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal c.c.n.l., verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa, pari a euro 300,00 lordi da corrispondere entro il 31 dicembre.
Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di 2º livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'Elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di 2º livello, il limite dell'Elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.
A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.