SCADENZA — feb 2015
Di Redazione SIA
Pubblicata il 26/01/2015
Ai sensi dell'ipotesi di accordo 08.09.2014, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 8 settembre 2014, verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 120.00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" verrà erogato in due soluzioni:
- la prima pari ad euro 60,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2015
- la seconda pari ad euro 60,00 con la retribuzione del mese di novembre 2015.
Agli apprendisti l'importo "una tantum" sarà erogato nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2015.
L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.