QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/02/2015
Associazioni sindacali nazionali e territoriali: Modifica disciplina comporto malattia e infortunio
Di Redazione SIA
Pubblicata il 23/11/2018
Conservazione del posto: il lavoratore dipendente non in prova, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, ed anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare. In caso di malattia a cavallo di due anni solari dal 1° gennaio decorrono nuovamente i 180 giorni.
Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, su richiesta da avanzare entro il 180° giomo, ad un periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 12 mesi, considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. Durante il periodo di aspettativa non matura in favore del dipendente nessun Istituto Contrattuale Economico.