SCADENZA — feb 2015
Di Redazione SIA
Pubblicata il 23/11/2018
Il datore di lavoro ha facoltà di inviare temporaneamente il lavoratore in trasferta per motivi legati all'espletamento della sua attività.
Se la trasferta avviene nell'ambito del Comune dove vi è la sede lavorativa del dipendente, egli ha diritto al mero rimborso delle spese di viaggio giustificate con documento del vettore (ricevuta taxi, biglietto mezzi pubblici).
Se invece la trasferta viene effettuata fuori Comune rispetto alla sede dove egli svolge abitualmente la sua attività lavorativa, al dipendente, oltre alle spese vive riconosciute per vitto, viaggio e trasporto, gli sarà riconosciuta in aggiunta alla normale retribuzione una indennità di trasferta pari a 30 euro al giomo.
Qualora la trasferta comporti il pernottamento fuori Comune, l'ammontare della indennità di trasferta si attesterà al 50% del valore sopra richiamato (15 euro), fermo restando il rimborso delle spese di vitto, viaggio e trasporto, tutte debitamente documentate.
Il dipendente, nella esecuzione della trasferta potrà richiedere di essere autorizzato a spostarsi con l'autovettura propria. In tal caso, il datore di lavoro sarà tenuto alla corresponsione del rimborso chilometrico secondo le tabelle Aci. Detto rimborso è da intendersi omnicomprensivo anche dei pedaggi autostradali.