SCADENZA — lug 2015
Centri Elaborazione dati: Modifiche normative al CCNL ex accordo di rinnovo 09.07.2015
Di Redazione SIA
Pubblicata il 14/07/2015
Ampliamento sfera di applicazione
A decorrere dal 1° luglio 2015, il C.C.N.L. si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi.
Apprendistato - modifica disciplina dei limiti numerici
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del C.C. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Chiarimento a verbale
In base alla nuova disciplina è pertanto possibile
distinguere tre ipotesi:
- aziende con almeno 10 dipendenti: il rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate è di 3 a 2 (cioè 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati);
- aziende con meno di 10 dipendenti: il rapporto tra apprendisti e qualificati è 1 a 1 (cioè 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato);
- aziende con meno di 3 dipendenti qualificati (indipendentemente dal numero complessivo di dipendenti): possono essere assunti non più di 3 apprendisti.
Flessibilità oraria
In tema di flessibilità le parti stabiliscono quanto segue:
In ogni caso, le ore di riduzione devono essere godute o liquidate con quote orarie della retribuzione di cui all'art. 111 del C.C.N.L. entro 12 mesi dal termine del programma annuale di flessibilità. Decorso tale termine, al lavoratore spetta, oltre la retribuzione per le ore non godute, la maggiorazione prevista dall'art. 51 del C.C.N.L. per il lavoro straordinario. Le ore maturate ai sensi del presente Art. non possono essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione di orario, permessi ed eventuali altre riduzioni previste a diverso titolo dal C.C.N.L. o da accordi aziendali.
Part time
Vengono modificati alcuni aspetti del lavoro part time. In particolare:
- Viene elevato il limite max. per le ore di supplementare che passano da 60 ad 80
- Viene introdotta la disciplina delle clausole flessibili ed elastiche.
Si intende per "clausola flessibile", quella che consente di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 15%,
Si intende per "clausola elastica", quella che consente, nel rapporto di lavoro di tipo verticale o misto, di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore il diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro supplementare.
Trasferta
Vengono modificati alcuni aspetti della disciplina della trasferta. In particolare è prevista una diaria di:
- euro 10 giornaliere per missioni eccedenti le 4 ore e fino alle 8 ore
- euro 20 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore
- euro 35 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore.