SCADENZA — gen 2016
Di Redazione SIA
Pubblicata il 22/03/2016
L'ipotesi di accordo 9 marzo 2016 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina di vari istituti. Di seguito la sintesi:
MALATTIA
Conservazione del posto: 12 mesi (nell'ultimo triennio).
Nel computo del limite della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate:
- le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital;
- le terapie salvavita;
- i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni.
Trattamento economico:
- per la prima metà del periodo di conservazione del posto: 100% della retribuzione
- per la seconda metà del periodo di conservazione del posto: 50% della retribuzione.
Disciplina transitoria: è prevista, in via sperimentale per il periodo di vigenza del CCNL, la seguente disciplina:
Nel caso di assenze che si verifichino, in un arco di tempo di sei mesi dall'ultimo evento, nelle giornate di sabato, domenica e nelle festività, il trattamento economico viene corrisposto nella misura del:
- 100% per i primi due eventi
- 50% per il terzo evento.
Il trattamento stesso cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.
I periodi di assenze non superiori a due giorni cadenti nelle giornate di sabato, domenica e nelle festività, dopo il terzo evento verranno computati in misura doppia sia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto che del conseguente trattamento economico.
RIPOSO SETTIMANALE
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in qualsiasi giorno della settimana in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile.
Nell'arco dell'anno civile il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro, di fruire fino ad un massimo di 5 riposi nelle giornate di domenica o coincidenti con una delle festività. Se a fine di ogni anno civile, causa esigenze di servizio, ciò non fosse possibile, al lavoratore spetterà, per i rimanenti riposi non goduti di domenica o festivi, fino al raggiungimento del massimo previsto di 5, la sola maggiorazione del 55% per il lavoro festivo.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Lavoro straordinario: oltre le 173 ore mensili
Lavoro notturno:
- Operai: dalle 24 alle 7
- Impiegati: dalle 21 alle 6
- Impiegati che lavorano nello spettacolo: dalle 24 alle 7