QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/01/2016
Scuole Private Materne - Fism: Modifica della disciplina del Periodo di prova
Di Redazione SIA
Pubblicata il 20/06/2016
La durata del periodo di prova non può superare:
Contratto |
Livello |
Giorni lavorativi |
A tempo indet. |
1, 2, 3 |
30 |
4, 5, 6 |
90 | |
7, 8 |
120 |
Per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, la durata del periodo di prova è di 30 (trenta) giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente c.c.n.l. compreso t.f.r., 13ª mensilità e ferie.
Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo matrimoniale, maternità ed ogni altra assenza prevista nel presente contratto, fatte salve le prerogative di legge; il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto, fatta eccezione per il periodo di interdizione o astensione obbligatoria per maternità.