logo

QUOTIDIANO CCNL

 SCADENZA — 01/01/2016

Scuole Private Materne - Fism: Modifica della disciplina del Periodo di prova

Scuole Private Materne - Fism: Modifica della disciplina del Periodo di prova

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 20/06/2016

La durata del periodo di prova non può superare:

Contratto

Livello

Giorni lavorativi

A tempo indet.

1, 2, 3

30

4, 5, 6

90

7, 8

120

Per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, la durata del periodo di prova è di 30 (trenta) giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente c.c.n.l. compreso t.f.r., 13ª mensilità e ferie.

Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.

Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo matrimoniale, maternità ed ogni altra assenza prevista nel presente contratto, fatte salve le prerogative di legge; il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto, fatta eccezione per il periodo di interdizione o astensione obbligatoria per maternità.


Consulta altre notizie