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SCADENZA — 01/01/2016
Scuole Private Materne - Fism: Modifica disciplina dei Permessi per recupero orari eccedenti
Di Redazione SIA
Pubblicata il 20/06/2016
Per il solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali e il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della Scuola, è tenuto a prestarle.
Le ore eccedenti di cui al precedente comma sono recuperate durante ì periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella:
Casistica |
33 ore settimanali |
34 ore settimanali |
35 ore settimanali |
Orario settimanale su cinque giorni |
8 giorni |
15 giorni |
22 giorni |
Orario settimanale su sei giorni |
9 giorni |
18 giorni |
26 giorni |
Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.
Al personale docente part-time, con orario di lavoro non inferiore al 50% dell'orario contrattuale di cui al primo comma del presente articolo, può essere richiesto un prolungamento dell'orario settimanale con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time.