NOTIZIA — 15 nov 2016
Di Redazione SIA
Pubblicata il 15/11/2016
Il 10 novembre 2016 tra Confetra e Manageritalia è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di Aziende di Autotrasporto.
In sintesi le principali modifiche
Minimi tabellari
dal 1° gennaio 2017 la retribuzione mensile di fatto non può essere inferiore a € 3.800,00.
Una tantum
In relazione al periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2015, ai dirigenti in forza al 10 novembre 2016, verrà corrisposto, con la retribuzione di marzo 2017, un importo una tantum pari ad € 1.700,00.
Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2015 in forza al 10 novembre 2016, l'importo sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il suddetto periodo.
In relazione al periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2016 ai dirigenti in forza al 10 novembre 2016, verrà corrisposto, con la retribuzione di marzo 2018, un ulteriore importo una tantum pari ad € 1.800,00.
La somma forfetaria non è assorbibile da alcuna voce retributiva e non è utile agli effetti del computo del t.f.r. né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione del preavviso o dell'indennità sostitutiva.
Festività 4 novembre
Dall'anno 2017 il trattamento economico spettante per il 4 novembre (1/22) non sarà più dovuto.
Trasferimento
Nel caso di trasferimento, se il dirigente nella sede precedente risiedeva in una abitazione di proprietà e si sposta in una in locazione, sarà dovuto un importo corrispondente al 50% del canone di locazione per un minimo di 18 mesi.
Malattia
Dal 1° gennaio 2017, in caso di malattia al dirigente non in prova spetta la conservazione del posto per 8 mesi in un anno solare (365 giorni a ritroso rispetto all'ultimo evento morboso) o di 14 mesi nel caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita e la corresponsione dell'intera retribuzione per gli stessi periodi.
Ai dirigenti in malattia alla data di sottoscrizione dell'accordo 10 novembre 2016 che abbiano superato gli 8 mesi continua ad applicarsi la disciplina in vigore, con la sola possibilità di prolungare il comporto fino a 14 mesi in caso di malattia grave.
Preavviso
Dal 1° gennaio 2017, i periodi di preavviso sono i seguenti:
Anni di servizio |
Durata (mesi) |
fino al 4° |
6 |
dal 4° al 10° |
8 |
dal 10° al 15° |
10 |
oltre il 15° |
12 |