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QUOTIDIANO CCNL

 NOTIZIA — 06/12/2016

Carta - Industria: Ipotesi di accordo 30/11/2016

Carta - Industria: Ipotesi di accordo 30/11/2016

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 06/12/2016

Assocarta, Assografici e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL- carta e stampa il 30 novembre 2016 hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone.

L'ipotesi ha decorrenza dal 1° gennaio 2017 e scadenza il 31 dicembre 2019.

Sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 15 gennaio 2017 e sarà applicabile all'atto della firma definitiva.

Minimi tabellari

Per effetto degli aumenti stabiliti con decorrenza gennaio 2017, gennaio 2018 e gennaio 2019, i minimi di retribuzione risultano i seguenti:

Livelli

Nuovo minimo retributivo dal 01/01/2017

Nuovo minimo retributivo dal 01/01/2018

Nuovo minimo retributivo dal 01/01/2019

Q

2.466,24

2.507,09

2.547,94

AS

2.458,55

2.499,24

2.539,92

A

2.168,46

2.203,10

2.237,74

B1

1.979,17

2.009,88

2.040,60

B2S

1.931,30

1.961,04

1.990,78

B2

1.869,87

1.898,30

1.926,73

C1S

1.766,52

1.792,82

1.819,13

C1

1.705,11

1.730,11

1.755,11

C2

1.595,28

1.617,99

1.640,70

C3

1.517,12

1.538,20

1.559,28

D1

1.454,57

1.474,34

1.494,11

D2

1.376,08

1.394,22

1.412,35

E

1.289,93

1.306,27

1.322,61

Una tantum

A tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° giugno 2017 ed a tempo determinato con anzianità aziendale di almeno 3 mesi alla data di corresponsione, spetta con la retribuzione di giugno 2017 un importo forfettario pari ad € 100,00.

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 2017, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello nei precedenti 3 anni e che nello stesso periodo non abbiano percepito nessun altro trattamento economico collettivo (incluse le liberalità) in aggiunta a quanto spettante a norma di c.c.n.l., viene erogato con la retribuzione del mese di aprile dell'anno successivo, un importo annuo pari ad € 250,00, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l..

Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al mese di aprile, verranno erogati tanti dodicesimi di esso quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

 


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