QUOTIDIANO CCNL
NOTIZIA — 06/12/2016
Carta - Industria: Ipotesi di accordo 30/11/2016
Di Redazione SIA
Pubblicata il 06/12/2016
Assocarta, Assografici e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL- carta e stampa il 30 novembre 2016 hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone.
L'ipotesi ha decorrenza dal 1° gennaio 2017 e scadenza il 31 dicembre 2019.
Sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 15 gennaio 2017 e sarà applicabile all'atto della firma definitiva.
Minimi tabellari
Per effetto degli aumenti stabiliti con decorrenza gennaio 2017, gennaio 2018 e gennaio 2019, i minimi di retribuzione risultano i seguenti:
Livelli |
Nuovo minimo retributivo dal 01/01/2017 |
Nuovo minimo retributivo dal 01/01/2018 |
Nuovo minimo retributivo dal 01/01/2019 |
Q |
2.466,24 |
2.507,09 |
2.547,94 |
AS |
2.458,55 |
2.499,24 |
2.539,92 |
A |
2.168,46 |
2.203,10 |
2.237,74 |
B1 |
1.979,17 |
2.009,88 |
2.040,60 |
B2S |
1.931,30 |
1.961,04 |
1.990,78 |
B2 |
1.869,87 |
1.898,30 |
1.926,73 |
C1S |
1.766,52 |
1.792,82 |
1.819,13 |
C1 |
1.705,11 |
1.730,11 |
1.755,11 |
C2 |
1.595,28 |
1.617,99 |
1.640,70 |
C3 |
1.517,12 |
1.538,20 |
1.559,28 |
D1 |
1.454,57 |
1.474,34 |
1.494,11 |
D2 |
1.376,08 |
1.394,22 |
1.412,35 |
E |
1.289,93 |
1.306,27 |
1.322,61 |
Una tantum
A tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° giugno 2017 ed a tempo determinato con anzianità aziendale di almeno 3 mesi alla data di corresponsione, spetta con la retribuzione di giugno 2017 un importo forfettario pari ad € 100,00.
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 2017, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello nei precedenti 3 anni e che nello stesso periodo non abbiano percepito nessun altro trattamento economico collettivo (incluse le liberalità) in aggiunta a quanto spettante a norma di c.c.n.l., viene erogato con la retribuzione del mese di aprile dell'anno successivo, un importo annuo pari ad € 250,00, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l..
Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al mese di aprile, verranno erogati tanti dodicesimi di esso quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.