QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/12/2016
Studi Professionali (Confsal/Fisapi): Modifica disciplina part-time
Di Redazione SIA
Pubblicata il 12/12/2018
Clausole di flessibilità ed elastiche: La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto.
Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole elastiche debbono essere retribuite con una maggiorazione non inferiore al 2% della retribuzione di fatto, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Le suddette maggiorazioni non si applicano:
a) in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa;
b) qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro;
c) qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.
Nei contratti a tempo parziale è riconosciuta alle parti contraenti la facoltà di inserire clausole elastiche che permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa non oltre il tetto massimo delle 40 ore settimanali.
Prestazioni supplementari e straordinarie: è prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario nella misura massima del 5% rispetto alla paga base. Nessuna maggiorazione è prevista per le ore supplementari e/o straordinarie effettuate dal lavoratore e rientranti nel limite del 30% dell'orario contrattuale part-time sottoscritto al momento dell'assunzione o successivamente.