QUOTIDIANO CCNL
NOTIZIA — 20/04/2016
Alimentari - Industria: Accordo 11/04/2016 per il settore Involucri naturali per salumi
Di Redazione SIA
Pubblicata il 20/04/2016
L'11 aprile 2016 tra AIIPA e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL è stato siglato il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 28.01.2008, confluito nel CCNL Industria Alimentare del 27.10.2012, per gli addetti al settore "Involucri Naturali per Salumi".
Orario di lavoro: il monte ore annuo di ROL viene portato a 50 ore.
Lavoro straordinario: sono confermate le maggiorazioni previste per il settore involucri naturali per salumi.
Scatti: sono confermate le maggiorazioni previste per il settore involucri naturali per salumi.
Indennità istruzione figli e mezzi di trasporto: si conservano le specificità di settore.
Malattia e infortunio: vengono apportate le seguenti modifiche
Conservazione del posto
In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:
Anni di servizio |
Durata/Mesi |
fino al 5° anno |
6 |
oltre il 5° anno |
12 |
In caso di malattie diverse: massimo 6 mesi di assenza complessiva nell'arco dei 17 mesi precedenti ovvero di 12 mesi di assenza complessiva nell'arco dei 24 mesi precedenti.
I lavoratori in condizioni di uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie, che abbiano fatto domanda di pensione di inabilità assoluta prevista dalla legge, hanno diritto a chiedere la conservazione del posto, fermo restando il trattamento economico in atto, senza alcun limite di comporto, fino al momento della pronuncia dell'Ente interpellato.
I giorni di assenza per sottoporsi alle relative terapie non sono considerati nel calcolo del comporto ne degli archi temporali di cui sopra.
Trattamento economico
Operai
Durata dell'assenza |
% |
dal 4° al 10° giorno |
90 |
dall'11° al 180° giorno |
100 |
Nel caso di malattie superiori a 10 giorni continuativi vengono retribuiti, al 100%, anche i giorni dal 1° al 3°.
Impiegati
Anni di servizio |
100% della retribuzione |
50% della retribuzione |
fino al 5° anno |
6 mesi |
|
oltre il 5° anno |
6 mesi |
6 mesi |
Lavoro a termine: per malattia spetta la conservazione del posto per max. 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine.
Part time:
- orizzontale: il periodo di conservazione del posto in caso di più assenze (arco temporale di 24 mesi), è quantificato secondo criteri di proporzionalità.
- verticale: il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare l'80% della prestazione annua concordata.
Può essere concessa l'anticipazione del t.f.r. per le patologie di particolare gravità e per gli stati di tossicodipendenza.