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QUOTIDIANO CCNL

 SCADENZA — 01/05/2016

Commercio (Cisal/ Confazienda): Modifiche accordo di rinnovo 09/04/2016

Commercio (Cisal/ Confazienda): Modifiche accordo di rinnovo 09/04/2016

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 20/04/2016

FERIE

Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL matura un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - la settimana lavorativa è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie".

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

INDENNITA' MANCATA CONTRATTAZIONE MENSILE

Le Indennità di Mancata Contrattazione Mensile (IMMC) e Annuale (IAMC) aventi lo scopo di favorire la produttività di settore e la Contrattazione collettiva di secondo livello sono state accorpate in un’unica Indennità Mensile, conformemente alla seguente Tabella 4):

Tabella 4): Nuova Indennità di Mancata Contrattazione in euro

Livello

Nuova Indennità di Mancata Contrattazione
(sostitutiva delle previgenti IAMC e IMMC)

Previgenti

Vigenti

Q

Q

140,00

A

121,00

B1

106,00

B2 e Op. 1a

96,00

B3 e Op. 2 a

86,00

C e Op. 3 a

78,00

D1

71,00

D2

66,00

E

61,00

In considerazione dei maggiori importi unitari, le incidenze del "Correttivo H" e la sua estensione, sono modificate conformemente alla seguente Tabella 5):

Tabella 5): Correttivo "H" (da applicare alla NIMC)

Assenze

Correttivo H

0

1,00

1

0,80

2

0,63

3

0,47

4

0,33

5

0,21

6

0,11

7

0,10

Da 8 in poi

0

Per maggior comodità, si riporta in Tabella 6) la Nuova Indennità di Mancata Contrattazione (sostitutiva delle previgenti IMMC e IAMC), corretta dal Correttivo H delle assenze.

Tab. 6): Importi della "NIMC" in base alle assenze del Lavoratore

N. Assenze

LIVELLO D'INQUADRAMENTO

Q

A

B1

B2 e Op. 1

B3 e Op. 2

C e Op. 3

D1

D2

E

0

140

121

106

96

86

78

71

66

61

1

112

97

85

77

69

62

57

53

49

2

88

76

67

60

54

49

45

42

38

3

66

57

50

45

40

37

33

31

29

4

46

40

35

32

28

26

23

22

20

5

29

25

22

20

18

16

15

14

13

6

15

13

12

11

9

9

8

7

7

7

14

12

11

10

9

8

7

7

6

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ai fini del calcolo della N.I.M.C., oltre ai giorni effettivamente lavorati, non si considerano giorni/ore di assenza esclusivamente:

- i giorni di ferie;

- le ore di riposo compensativo (quale rarefazione della "Banca delle ore" o conseguente al lavoro straordinario con riposo compensativo);

- i riposi per donazione sangue;

- le festività infrasettimanali;

- il tempo delle assemblee sindacali retribuite e dei permessi sindacali, purchè siano richiesti dall’Organismo Sindacale o dalla RSA sottoscrittore del presente CCNL;

- i giorni di congedo matrimoniale;

- i giorni d’assenza per infortunio riconosciuto INAIL, purché non "in itinere" e purché vi sia stato il rispetto da parte del Lavoratore delle disposizioni aziendali di sicurezza e del D. Lgs. 81/08 e smi.

 

In caso di Tempo Parziale, il valore dell’Indennità spettante sarà moltiplicato per l’Indice di Prestazione del Lavoratore.

 

Nel calcolo dell’Indennità, le ore di sospensione dal lavoro, con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, dovranno essere considerate "neutre" e, quindi, trattate come se nel mese di riferimento la sospensione configurasse un lavoro a Tempo Parziale (riduzione del tempo di lavoro ordinario).

 

Si conferma che l’Indennità, avendo natura premiante, condizionata e variabile correlata alla produttività e, quindi, alla presenza, è ininfluente nel calcolo annuale delle retribuzioni indirette, differite e del T.F.R.

La Nuova Indennità di Mancata Contrattazione non spetterà dalla decorrenza dei benefici economici della Contrattazione di Secondo livello.

 

Per quanto concerne l’IAMC già maturata dai Lavoratori fino alla data di decorrenza del presente Protocollo d’Intesa (quindi fino al 30 aprile 2016), la stessa sarà liquidata alla naturale scadenza e, cioè, con la retribuzione del mese di giugno 2016, sarà erogata l’IAMC di competenza del 2015, mentre con la retribuzione del mese di giugno 2017, sarà erogata l’IAMC dovuta per i primi 4 mesi del 2016, liquidata conformemente al 3° punto dei "Criteri di calcolo" dell’art. 140 del CCNL.

 

Per semplificazione, i ratei dell’IAMC del 2016 potranno essere erogati anche in anticipo, a giugno 2016, purché con apposita voce distinta dall’IAMC relativa al 2015.

 

In caso di cessazione intervenuta prima della liquidazione di tutte le IAMC maturate dal Lavoratore, i residui spettanti dovranno essere liquidati unitamente alle competenze di fine rapporto.

ELEMENTO PEREQUATIVO REGIONALE MENSILE

Le Parti confermano gli Elementi Perequativi Mensili Regionali, con la previsione di una soglia minima di euro 10,00 lordi mensili, conformemente alla seguente Tabella 3).

Tabella 3): Elementi Perequativi Mensili Regionali

Vecchia classificazione

Liv. dal 01.05.2016

Lombardia

Liguria

Trentino AA

Lazio

Toscana

Emilia Romagna

Friuli Ven. Giulia

Umbria

Valle d’Aosta

Piemonte

Q

Q

166,00

157,00

156,00

152,00

148,00

135,00

129,00

121,00

121,00

114,00

1

A

143,00

135,00

134,00

131,00

128,00

117,00

111,00

105,00

105,00

98,00

2

B1

125,00

118,00

117,00

114,00

112,00

102,00

97,00

92,00

92,00

86,00

3

B2 e Op1

113,00

107,00

106,00

103,00

101,00

92,00

88,00

83,00

83,00

77,00

4

B3 e Op2

102,00

97,00

96,00

94,00

92,00

84,00

80,00

75,00

75,00

70,00

5

C e Op3

93,00

88,00

88,00

86,00

84,00

76,00

73,00

68,00

68,00

64,00

6

D1

86,00

81,00

81,00

79,00

77,00

70,00

67,00

63,00

63,00

59,00

7

D2

80,00

76,00

75,00

73,00

71,00

65,00

62,00

58,00

58,00

55,00

8

E

75,00

71,00

71,00

69,00

67,00

62,00

58,00

55,00

55,00

52,00

Vecchia classificazione

Liv. dal 01.05.2016

Veneto

Marche

Abruzzo

Sicilia

Puglia

Campania

Sardegna

Calabria

Basilicata

Molise

Q

Q

92,00

68,00

44,00

43,00

39,00

35,00

32,00

10,00

10,00

10,00

1

A

80,00

59,00

38,00

37,00

33,00

30,00

28,00

10,00

10,00

10,00

2

B1

70,00

51,00

33,00

33,00

29,00

26,00

24,00

10,00

10,00

10,00

3

B2 e Op1

63,00

46,00

30,00

30,00

26,00

24,00

22,00

10,00

10,00

10,00

4

B3 e Op2

57,00

42,00

27,00

27,00

24,00

22,00

20,00

10,00

10,00

10,00

5

C e Op3

52,00

38,00

25,00

24,00

22,00

20,00

18,00

10,00

10,00

10,00

6

D1

48,00

35,00

23,00

22,00

20,00

18,00

17,00

10,00

10,00

10,00

7

D2

44,00

33,00

21,00

21,00

19,00

17,00

15,00

10,00

10,00

10,00

8

E

42,00

31,00

20,00

20,00

18,00

16,00

15,00

10,00

10,00

10,00

LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE

Al fine di favorire le assunzioni di Lavoratori, a tempo indeterminato, non in possesso dei requisiti anagrafici di legge previsti in materia di Apprendistato o di contratto d'inserimento e privi delle necessarie pregresse competenze inerenti le mansioni richieste, le aziende potranno inizialmente inquadrarli, per i periodi massimi di effettivo lavoro indicati nella seguente tabella, nei due livelli, immediatamente inferiori rispetto a quello riferibile alle mansioni di destinazione.

Livello d'approdo

Livello di inquadramento iniziale

Durata

Livello di inquadramento intermedio

Durata

5° Livello

7° Livello

9 mesi

6°livello

9 mesi

4° Livello

6° Livello

9 mesi 

5° livello

12 mesi

3° Livello 

5° Livello 

12 mesi 

4° livello

18 mesi

Il trattamento economico e normativo sarà quello del livello d'inquadramento.

L'attivazione delle Condizioni d'Ingresso è subordinata alla preventiva approvazione di un Progetto formativo da parte dall'Ente Bilaterale, nel quale s'indicheranno le mansioni nei livelli d'inquadramento iniziale, intermedio e di approdo, i tempi, i contenuti e i modi di formazione e di verifica (compresi i tempi ed i contenuti di eventuali verifiche intermedie).


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