SCADENZA — mag 2016
Trasporto a fune: Modifica disciplina Permessi per riduzione d'orario (R.O.L.)
Di Redazione SIA
Pubblicata il 07/06/2019
Il lavoratore ha diritto ad usufruire, in un anno, di 64 ore di permesso individuale retribuito, da ragguagliare al periodo di servizio prestato nell'anno stesso e da godere nei periodi di minore attività dell' azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le 64 ore di permesso r.o.l. verranno riconosciute in misura pari al 50% nel primo anno dall'assunzione e le restanti dal secondo anno dall'assunzione.
Il monte ore individuale per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30 aprile 2016 ed ai lavoratori stagionali che alla medesima data abbiano comunque maturato 240 giornate di dipendenza — nel triennio precedente - presso la medesima azienda, le attuali 80 ore saranno ridotte a 64 ore a partire dal 1° gennaio 2017.
A tali lavoratori sarà riconosciuta dal 1 gennaio 2017 un trattamento economico ad personam non assorbibile ne rivalutabile, pari ad € 11,50, erogato per tredici mensilità - denominato "Assegno orario"- non utile ai fini del calcolo di alcun istituto legale e/o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso omnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza ivi compreso il TFR.