NOTIZIA — 17 giu 2016
Di Redazione SIA
Pubblicata il 17/06/2016
Interpretazione integrativa 31/05/2016: Disciplina delle "Trattenute per mancata prestazione"
Nel CCNL rinnovato per ciascuna regione è stata definita un'unica voce retributiva mensile, denominata Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile ("R.T.M.C.M."), comprensiva delle voci, prima distinte, di:
- Paga Base Nazionale Conglobata Mensile,
- Elemento Perequativo Regionale,
- Indennità Mensile e Annuale di Mancata Contrattazione ("I.M.M.C." e "I.A.M.C"),
- Indennità Sostitutiva di Mensa.
- Monetizzazione di 48 ore di permessi annui retribuiti, previste nel previgente CCNL, con conseguente diritto del Lavoratore ad usufruire solo di corrispondenti permessi non retribuiti.
Nel precedente CCNL Amministratori, le "IMMC" e le "IAMC" erano ininfluenti nella determinazione dell'aliquota oraria e, quindi, nella composizione delle retribuzioni per ferie, tredicesima, festività, per straordinario e nella determinazione
Mentre nel rinnovato CCNL, essendo esse state conglobate nella Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile, sono utili pro-quota nelle retribuzioni differite, delle ferie, dello straordinario, delle competenze commisurate ad ore e nella determinazione del T.F.R.
Nel precedente CCNL Amministratori, in caso di godimento del Lavoratore di permessi/rol/par retribuiti, le IMMC e le IAMC erano erogate in base all'effettiva presenza al lavoro, mentre nel rinnovato CCNL, sono comprese nella R.T.M.C.M.
E' stata introdotta quindi la possibilità di trattenere le componenti ex I.M.M.G., I.A.M.C. e dell'Indennità Sostitutiva di Mensa, ora conglobate nella R.T.M.C.M., ogniqualvolta non vi fosse l'effettiva prestazione lavorativa.
Premesso tutto quanto sopra,, la Commissione Bilaterale emette la presente Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa dell'articolo 187 del CCNL "Amministratori".
A. in caso di assenza retribuita o integrata dal Datore, al Lavoratore dovrà essere effettuata la trattenuta di cui al punto a) dell'art. 187 del CCNL, che si riporta.
"a) in caso di assenza retribuita o integrata dal datore (per malattia, infortunio, maternità, permessi retribuiti per studio, sindacali, ecc.), l'azienda tratterrà le corrispondenti quote orarie riferite all'indennità contrattuale e all'indennità sostitutiva di mensa, comprensive dei riflessi per le retribuzioni differite e il t.f.r., conformemente alla seguente Tabella 6):
Tab. 6) Trattenuta oraria in caso di assenza retribuita o integrata dal datore