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 SCADENZA — 01/07/2016

Alimentari - Piccola Industria: Flessibilità e Part time

Alimentari - Piccola Industria: Flessibilità e Part time

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 27/09/2019

A seguito della stipula dell'ipotesi di accordo 16/09/2016 i seguentimistituti appaiono così modificati:

Flessibilità collettiva

Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo, per il superamento dell'orario settimanale medesimo, per anno solare o per esercizio:

- aziende fino a 50 dipendneti: 95 ore; 
- aziende oltre 50 dipendenti: 85 ore.

Per le ore effettivamente prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 20% per le prime 85 ore e del 25% per le ore successive.

Part time: Lavoro supplementare

Il lavoro supplementare è ammesso:

a) fino al raggiungimento, rispetto all'orario stabilito:

- del + 75% per le aziende fino a 50 dipendenti;

- del + 55% per le aziende da 51 a 250 dipendenti;

- del + 50% per le aziende con più di 250 dipendenti.

In tali casi il lavoro supplementare è compensato con una maggiorazione del 15%;

b) oltre il limite di cui al precedente punto a) e fino al raggiungimento del + 80% rispetto all'orario stabilito.

In tal caso il lavoro supplementare è compensato con una maggiorazione del 30%.

Sono fatti salvi accordi di recupero a regime ordinario delle maggiori ore prestate, anche con l'utilizzo della flessibilità (in quest'ultimo caso le maggiorazioni sono quelle previste per la flessibilità).

Qualora il limite massimo di cui ai precedenti punti a) e b) sia interamente utilizzato con riferimento a 12 mesi di servizio, al lavoratore che ne faccia richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino paga relativo al dodicesimo mese di servizio, verrà riconosciuto, in costanza delle esigenze che hanno giustificato l'utilizzo delle prestazioni supplementari nell'anno di riferimento, il consolidamento nel proprio orario di lavoro di una quota fino al 50% delle ore supplementari prestate nell'anno.

Il consolidamento dovrà risultare da atto scritto e il nuovo orario di lavoro sarà operativo dal mese successivo a quello della richiesta.

 

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