QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/07/2016
Dirigenti - Commercio: Modifica disciplina malattia
Di Redazione SIA
Pubblicata il 28/07/2016
Periodo di comporto: In caso di malattia, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 240 giorni in un anno solare.
Trattamento economico: il datore di lavoro durante il periodo di conservazione del posto, corrisponderà l' intera retribuzione.
Comporto prolungato: Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 240, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.
Trattamento economico in comporto prolungato: Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l'intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta , oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso
Aspettativa: Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa fino a sei mesi ovvero, sussistendo i requisiti, richiedere il comporto prolungato.
Scadenza comporto: Alla scadenza del termine di comporto o del periodo di aspettativa, ove per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso.
Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento di malattia le nuove previsioni troveranno applicazione dal 15 settembre 2016.