SCADENZA — lug 2016
Di Redazione SIA
Pubblicata il 28/07/2016
Flessibilità tempestiva per grandi eventi nel settore turistico-alberghiero
Le parti, al fine di sostenere la produttività delle imprese operanti nel mercato della ricezione turistico-alberghiera, interessate ai fini organizzativi agli eventuali picchi produttivi conseguenti la realizzazione di grandi eventi non programmabili con continuità e che possono interessare frazioni di territorio e di tempo, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall'art. 48 del presente Ccnl di categoria, il monte ore complessivo di flessibilità tempestiva è fissato per l'anno di riferimento del grande evento in 120 ore su base annua e le modalità di recupero previste dal ccnl stesso dovranno esaurirsi nell'arco dei 24 mesi successivi. Per l'anno successivo a quello di interesse il monte complessivo di 96 ore sarà riproporzionato in base alle ore eccedenti le 96, e fino a 120, utilizzate nell'anno precedente. Non potranno essere applicati ulteriori anticipi di ore nell'anno successivo a quello di utilizzo.
Part time - Clausole elastiche: è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole elastiche che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa e/o clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa. A fronte delle clausole elastiche, la cui attivazione dovrà avvenire con due giorni di preavviso, in tutte le previsioni sopra indicate l'impresa corrisponderà una maggiorazione dell'1,5% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Periodo di prova: L'assunzione può essere fatta, d'accordo fra le parti, con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a:
Area professionale |
Modulo |
Periodo di prova |
D |
Centrato |
6 mesi |
C |
Consolidato |
6 mesi |
C |
Centrato |
3 mesi |
C |
Base |
2,5 mesi |
B |
Consolidato |
2 mesi |
B |
Centrato |
|
Impiegati |
2 mesi | |
Operai (operanti su 5 gg) |
20 giorni lavorativi | |
Operai (operanti su 6 gg) |
24 giorni lavorativi | |
B |
Base |
|
Impiegati |
2 mesi | |
Operai (operanti su 5 gg) |
20 giorni lavorativi | |
Operai (operanti su 6 gg) |
24 giorni lavorativi | |
A |
Consolidato |
2 mesi |
A |
Centrato |
|
Operai (operanti su 5 gg) |
20 giorni lavorativi | |
Operai (operanti su 6 gg) |
24 giorni lavorativi | |
A |
Base |
|
Operai (operanti su 5 gg) |
20 giorni lavorativi | |
Operai (operanti su 6 gg) |
24 giorni lavorativi |
Preavviso Operai: il licenziamento dell'operaio non in prova o le dimissioni, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
Area professionale/Modulo |
Fino a 5 anni compiuti |
Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti |
Oltre 10 anni compiuti |
Qualificata/Consolidato |
l mese |
1 mese e mezzo |
2 mesi |
Qualificata/Centrato |
1 mese |
1 mese e mezzo |
2 mesi |
Qualificata/base |
1 mese | ||
Operativa/Consolidato |
20 giorni | ||
Operativa Centrato/Base |
7 giorni |
La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza l'osservanza del predetto termine di preavviso, o di parte di esso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari alla retribuzione di fatto della suddetta settimana lavorativa o la differenza al suo completamento."
Retribuzione - elemento salariale aggiuntivo
Le parti, in relazione alla Tabella D - Elemento salariale aggiuntivo, precisano che gli effetti contrattuali di tale dispositivo sono esauriti a far data del 30 maggio 2015.
Al fine di valutare eventuali anomalie interpretative le parti si impegnano a costituire una Commissione nazionale, che verrà attivata previa specifica richiesta delle parti e non oltre il 31 dicembre 2016, al fine di verificare la situazione e individuare le idonee soluzioni."