SCADENZA — set 2016
Di Redazione SIA
Pubblicata il 29/08/2016
Verrà corrisposto un importo con la retribuzione del mese di settembre 2016, a copertura del periodo 1° giugno 2016 - 31 agosto 2016, determinato secondo la tabella seguente:
la |
48,00 |
2a |
54,00 |
3a |
66,00 |
4a |
70,50 |
5a |
75,00 |
6a |
82,50 |
7a |
90,00 |
8a |
99,00 |
9a |
108,00 |
L'importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati.
Per i lavoratori part-time, l'importo sarà riproporzionato all'orano individuale.
Il suddetto importo è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° giugno 2016 - 31 agosto 2016. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero.
L'erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione, congedo parentale, ecc.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° giugno 2016 - 31 agosto 2016, con pagamento dell'indennità a i carico dell'Istituto competente ed integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.