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 SCADENZA — 01/01/2017

Agricoltura - Cooperative: Maternità

Agricoltura - Cooperative: Maternità

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 01/12/2016

A decorrere dall'1.1.2017, in caso di congedo obbligatorio per maternità iniziate da tale data l'impresa integrerà, per le lavoratrici a tempo indeterminato, la prestazione erogata dall'INPS sensi degli art. 16 e 22 del Dlgs 151/2001, per un massimo di 5 mesi, in modo da raggiungere il 100% dell'ultima retribuzione ordinaria netta percepita dalla lavoratrice stessa. Ferma restando la decorrenza di cui sopra, per le lavoratrici OTD l'integrazione sarà corrisposta a seguito della presentazione da parte della lavoratrice del cedolino INPS attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di maternità.

L'integrazione a carico della cooperativa sarà ridotta dell'eventuale importo riconosciuto per analoga prestazione dalla cassa extra legem.


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