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QUOTIDIANO CCNL

 SCADENZA — 01/01/2017

Carta - Industria: Modifiche ex CCNL 30/11/2016

Carta - Industria: Modifiche ex CCNL 30/11/2016

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 23/01/2020

A seguito dell'ipotesi di accordo (da ratificare entro il 15/01/2017) sono state apportate le seguenti modifiche:

Periodo di prova

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per iscritto, non superiore:

- a 1 mese di prestazione effettiva per il livello E

- a 3 mesi di prestazione effettiva per i livelli dei gruppi D e C;

- a 4 mesi di prestazione effettiva per i livelli del gruppo B;

- a 6 mesi di prestazione effettiva per i livelli A e Q.

In caso di contratti a tempo determinato fino a 12 mesi i termini della prova saranno non superiori ad un terzo della durata del contratto stesso, con un periodo massimo di 3 mesi, fermo restando per il livello E il periodo massimo di 1 mese.

Part time

Clausole elastiche e flessibili
Con un preavviso di 2 giorni sono consentite la variazione della collocazione temporale della prestazione nonché la variazione in aumento della durata della prestazione che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.

Con riferimento al compenso, è prevista una maggiorazione del 15% della retribuzione, rispettivamente, per le ore in eccedenza ovvero per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata.

Lavoro supplementare
E' consentita, con l'accordo del lavoratore e anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario concordato nella misura massima annua del 25% del normale orario annuo pattuito.

Le ore di lavoro supplementare prestate nei limiti dell'orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno sono retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione (comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali). Le ore eccedenti l'orario normale contrattuale giornaliero dei lavoratori a tempo pieno sono retribuite come lavoro straordinario e a tali prestazioni si applica la disciplina dei rapporti a tempo pieno.

Maternità

Congedo parentale

ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 4-5 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 e dell'art. 33 del D.Lgs. 26.3.2001.

Preavviso

Il licenziamento del dipendente non in prova tranne i casi previsti dall'art. 39, Parte prima, Sezione seconda, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per i dipendenti che, avendo superato il periodo di prova non hanno superato i 5 anni di servizio:

1) mesi 2 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo A;

2) mesi 1 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo B;

3) mesi 1 per i dipendenti del Gruppo C;

4) settimane 2 per i dipendenti dei Gruppi D ed E;

 

b) per i dipendenti che hanno superato i 5 anni di servizio:

1) mesi 3 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo A;

2) mesi 2 per i dipendenti del Gruppo B;

3) mesi 1 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo C;

4) settimane 2 per i dipendenti dei Gruppi D ed E;

 

I termini di disdetta decorrono dal giorno 1 o 15 di ciascun mese.

Orario di lavoro

Orario a turno unico e orario a due turni sette giorni su sette (2 turni 7x7)
l'orario medio settimanale lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in due turni avvicendati di 8 ore consecutive o in un unico turno di 8 ore consecutive, è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Ai fini del riallineamento retributivo delle 37 ore e 20 minuti a 40 ore non concorrono alla determinazione della relativa retribuzione oraria, l'incidenza delle maggiorazioni turno, domenicali, festive.
Per poter allineare dal punto di vista retributivo il minor orario medio settimanale (37 ore e 20 minuti) alle 40 ore contrattuali, vengono mensilmente assorbite le 96 ore di riduzione orario annua ed ex festività.
Nonostante il predetto assorbimento, l'orario medio settimanale non riesce a raggiungere la soglia delle 40 ore.
Conseguentemente si rende necessario aggiungere almeno 5 giorni di prestazione lavorativa annua al fine di rapportare l'orario medio settimanale di lavoro di questi dipendenti alla soglia contrattuale di 40 ore.

Orario a Tre Turni a ciclo continuo sette giorni su sette (3 turni 7x7)
l'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Nella riduzione d'orario restano non maturati i 16 giorni di riposo retribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977), previsti per tali lavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale. In caso di coinvolgimento in tale regime orario solo per una porzione dell'anno, il presente comma verrà applicato in proporzione alla durata stessa del ciclo continuo.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, sono riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, 2 giorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti risultante dalla facoltà delle aziende di prevedere sette giorni complessivi annui di fermata in occasione delle festività, sono riconosciuti due giorni retribuiti su base annua a godimento individuale. L'individuazione delle giornate festive nelle quali fermare l'attività lavorativa viene concordata a livello aziendale.

Banca ore

Chiarimento a verbale
Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Nel periodo delle festività natalizie e l'8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario.

Ferie - Impiegati

Per ogni anno di servizio l'impiegato ha diritto a un periodo di ferie annuali, con decorrenza della normale retribuzione, cosi fissato:.

1) fino a 10 anni di anzianità di servizio: 4 settimane e 2 giorni;

2) oltre i 10 anni: 4 settimane e 3 giorni. 

Festività - Operai

Viene abrogata la norma per cui le festività cadenti nei giorni di sabato non danno luogo ad alcun trattamento.


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