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 SCADENZA — 01/01/2017

Dirigenti - Aziende Autotrasporto: Modifica della disciplina della malattia

Dirigenti - Aziende Autotrasporto: Modifica della disciplina della malattia

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 01/12/2016

 Conservazione del posto: l'azienda conserverà, al dirigente non in prova, il posto di  lavoro per un periodo di 8 mesi in un anno solare (365 giorni a ritroso rispetto  all’ultimo evento morboso) o di 14 mesi in caso di patologie gravi e continuative.
Trattamento economico: al dirigente non in prova, l'azienda corrisponderà l'intera  retribuzione per tutto il periodo di comporto.
Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia grave
Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo  massimo di 8 mesi, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti  terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario  Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a  complessivi 6 mesi e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti  certificati medici.
Durante il periodo di cui sopra, al dirigente verrà corrisposta l’intera retribuzione ed  in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta ,  oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso.
Disciplina transitoria: Le modifiche alla disciplina della malattia entrano in vigore dal  1° gennaio 2017. Per i dirigenti che al 10 novembre 2016 abbiano in corso un evento di  malattia e che abbiano già superato gli 8 mesi di periodo di comporto, continuerà ad  applicarsi la normativa precedentemente in vigore, fatta salva la possibilità del  prolungamento del periodo di comporto , per un totale complessivo di 14 mesi".


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