QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/01/2017
Dirigenti - Aziende Autotrasporto: Modifica della disciplina della malattia
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/12/2016
Conservazione del posto: l'azienda conserverà, al dirigente non in prova, il posto di lavoro per un periodo di 8 mesi in un anno solare (365 giorni a ritroso rispetto all’ultimo evento morboso) o di 14 mesi in caso di patologie gravi e continuative.
Trattamento economico: al dirigente non in prova, l'azienda corrisponderà l'intera retribuzione per tutto il periodo di comporto.
Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia grave
Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 8 mesi, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 6 mesi e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.
Durante il periodo di cui sopra, al dirigente verrà corrisposta l’intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta , oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso.
Disciplina transitoria: Le modifiche alla disciplina della malattia entrano in vigore dal 1° gennaio 2017. Per i dirigenti che al 10 novembre 2016 abbiano in corso un evento di malattia e che abbiano già superato gli 8 mesi di periodo di comporto, continuerà ad applicarsi la normativa precedentemente in vigore, fatta salva la possibilità del prolungamento del periodo di comporto , per un totale complessivo di 14 mesi".