SCADENZA — gen 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/12/2016
Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, con particolare riferimento all’anzianità di servizio ed all’età del dirigente, il Collegio stabilirà l'indennità supplementare nella seguente misura graduabile per classi di anzianità aziendale:
- fino a 4 anni da 4 a 8 mensilità
- oltre 4 a fino 6 anni da 6 a 12 mensilità
- oltre 6 e fino a 10 anni da 8 a 14 mensilità
- oltre 10 e fino a 15 anni da 10 a 16 mensilità
- oltre i 15 anni da 12 a 18 mensilità
In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda, in qualsiasi qualifica, superiore a dieci dodici anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure
- 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all’età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell’AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS.
L’onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.
L’indennità supplementare ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzione di alcun tipo e dovrà essere computata sull’ultima retribuzione lorda (ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile), sull’eventuale quota variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato) e sui corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di fine rapporto, con l’esclusione delle ferie e dei permessi per ex festività.