SCADENZA — gen 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 14/12/2016
Conservazione del posto
Il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un complessivo periodo di comporto di 510 giorni di calendario, comprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital.
Per i lavoratori affetti dalle patologie di cui al decreto del Ministero della salute 11.1.2016 o dalle patologie di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1) e 2), del D.M. 21.7.2000, n. 278, il complessivo periodo di comporto, comprensivo dei giorni di assenza debitamente certificata per ricovero ospedaliero o day hospital, è pari a 600 giorni di calendario.
Il periodo di comporto comprende l'insieme dei giorni di assenza verificatisi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso.
NORMA TRANSITORIA
Ai lavoratori in forza al 31/12/2016, che raggiungano la scadenza del periodo di comporto di cui al presente articolo entro il 31/12/2017, si applicano, ove più favorevoli, le condizioni di cui all'art. 46, lettere B) e D) del Ccnl 21.3.2012".
Trattamento economico: l'azienda corrisponderà al lavoratore il 100% della globale mensile netta, anche a integrazione di quanto percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme.
Trattenute per superamento 13 gg. assenza: in ogni anno solare, al superamento di 13 giorni di calendario, in caso di ulteriori eventi morbosi di durata da uno a sei giorni consecutivi di calendario, per ogni singolo evento l'azienda effettuerà le seguenti trattenute dalla retribuzione globale del dipendente:
a) una trattenuta di 45 euro lordi per ognuno dei primi 4 eventi;
b) una trattenuta di 40 euro lordi per ognuno degli eventi successivo al quarto.
La misura delle predette trattenute è percentualmente riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.
Le trattenute sono effettuate prioritariamente dall'indennità integrativa mensile fino a concorrenza dell'importo dell'indennità.
Qualora, entro il mese di giugno di ciascun anno, sussista a carico del lavoratore un debito residuo per il primo semestre dell'anno, l'impresa comunicherà al lavoratore l'importo del relativo conguaglio che effettuerà sui valori mensili dell'indennità integrativa da maturare nel secondo semestre dell'anno, fino all'importo massimo complessivo annuo degli stessi.
Qualora al 31 dicembre di ciascun anno permanga a carico del lavoratore un debito residuo, la relativa trattenuta - entro il limite dell'importo massimo complessivo annuo dell'indennità in parola - sarà operata sugli importi mensili dell'indennità integrativa dell'anno solare seguente, entro il primo bimestre.
Qualora, operata la trattenuta di cui al precedente capoverso, si evidenzino ulteriori debiti residui, la relativa trattenuta sarà effettuata dall'E.G.R. di cui all'art. 2, lett. C), comma 8, ovvero, in quanto previsto da un contratto aziendale di secondo livello, dall'equivalente premio di risultato o produttività assorbente l'E.G.R., ovvero dall'eventuale trattamento economico individuale assimilabile ai predetti compensi quanto a caratteristiche di corresponsione.
Il regime delle trattenute non trova applicazione nel caso di assenza per eventi morbosi, certificata da medici specialisti del servizi sanitario nazionale, riguardanti:
a) lavoratori affetti dalle patologie di cui alla lettera A), comma 4, del presente articolo;
b) dei lavoratori affetti dalle patologie acute o croniche di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1 e 2 del D.M. 21.7.2000, n. 278;
c) lavoratrici affette da eventi morbosi durante il periodo di gravidanza e patologie di genere;
d) ricovero ospedaliero o day hospital.