SCADENZA — gen 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 17/03/2017
Alle figure educative operanti in Strutture socio-assistenziali per minori, al fine di garantire la continuità di presenza educante, può essere richiesta, previo accordo sottoscritto dalle parti, la presenza notturna per non più di 3 notti per settimana, assicurando un ambiente adeguato per il riposo. Per ogni notte di presenza sarà riconosciuta una indennità forfettaria lorda di € 35,00. Le ore di presenza notturna non saranno conteggiate come orario di lavoro.
La richiesta dei Gestori come l'adesione della lavoratrice e de! lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
L'Istituto, esclusivamente nelle comunità per minori, laddove non sia possibile garantire la presenza con il personale di cui al punto precedente, potrà anche assumere apposito personale, senza Titolo specifico, con mansione di prestazione esclusivamente d'attesa notturna, inquadrato nella categoria A. La prestazione potrà essere compresa in una fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Dette assunzioni saranno rivolte prevalentemente a persone disoccupate, in cassa integrazione, studenti.
Il personale già in servizio al livello B2 con retribuzione percentualizzata al 60% e mansioni esclusivamente di attesa notturna, con decorrenza 1° aprile 2017 è inquadrato nella categoria A, secondo quanto previsto dal presente articolo.