SCADENZA — gen 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 09/01/2017
Dal 01.01.2017
Banca ore
La banca delle ore si costituisce, tenendo conto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo seguente, con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione ed il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell'anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura dell'intera giornata, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nella banca ore verrà accumulato anche l'accantonamento di ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell'anno, maturano a vario Titolo.(x es. le residue ore di riduzione oraria, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie, i riposi compensativi delle festività lavorate, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali).
Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi all'anno precedente e non fruiti.
Indennità per presenza notturna
Alle figure educative operanti in Strutture socio-assistenziali per minori, al fine di garantire la continuità di presenza educante, può essere richiesta, previo accordo sottoscritto dalle parti, la presenza notturna per non più di 3 notti per settimana, assicurando un ambiente adeguato per il riposo. Per ogni notte di presenza sarà riconosciuta una indennità forfettaria lorda di € 35,00. Le ore di presenza notturna non saranno conteggiate come orario di lavoro.
La richiesta dei Gestori come l'adesione della lavoratrice e de! lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
L'Istituto, esclusivamente nelle comunità per minori, laddove non sia possibile garantire la presenza con il personale di cui al punto precedente, potrà anche assumere apposito personale, senza Titolo specifico, con mansione di prestazione esclusivamente d'attesa notturna, inquadrato nella categoria A. La prestazione potrà essere compresa in una fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Dette assunzioni saranno rivolte prevalentemente a persone disoccupate, in cassa integrazione, studenti.
Malattia: Conservazione del posto
1) mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi (180 gg), anche a cavallo di due anni solari;
2) mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno dovute anche ad eventi morbosi diversi.
3) In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero Titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo.
Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.