SCADENZA — gen 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 09/01/2017
Con l'ipotesi di accordo 21.12.2016 le Parti hanno introdotto la nuova disciplina relativa all'apprendistato professionalizzante:
Disciplina generale
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore con contratto di apprendistato è necessario un contratto in forma scritta nel quale debbono essere indicati la prestazione di lavoro, le relative mansioni, il periodo di prova, la durata del contratto di apprendistato, il livello di inquadramento iniziale e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita, il piano formativo individuale (secondo lo schema contenuto nell'Allegato al presente accordo) che contiene i percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle maturate dal lavoratore.
I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della Commissione paritetica nazionale che esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alla disciplina di legge in materia di apprendistato da rilasciare entro 15 gg. dalla convocazione della Commissione.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 gg. consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefìci contributivi. In tale ipotesi il Datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Durante lo svolgimento del contratto di apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
Assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti nella misura massima del 30% del personale dipendente compreso quello assunto a tempo determinato.
Possono altresì essere assunti, ai sensi dell'Art. 4 D.Lgs. n.81/2015 i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età.
Attività formativa: durata e contenuti
Ai sensi dell'Art. 44 del D.Lgs. n.81/2015, comma 2 la durata della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi. Gli Istituti scolastiche potranno avvalersi per l'erogazione della formazione pubblica della Fondazione Agidae Labor, struttura formativa accreditata per l'erogazione di formazione di base e trasversale di cui alla DGR n. 41 del 3/02/2012 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Durata del rapporto di apprendistato
La durata minima del contratto di apprendistato è pari a 6 mesi. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
CATEGORIA |
DURATA |
A2 |
6 mesi |
A3 |
12 mesi |
B2 |
24 mesi |
C1 |
24 mesi |
C2 |
24 mesi |
D |
36 mesi |
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri Istituti, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno riconosciute dal nuovo Datore di lavoro, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Trattamento normativo ed economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli è stato assunto. I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato saranno i seguenti:
- 80% della retribuzione, per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 90% della retribuzione, per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente conseguita. E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.