SCADENZA — gen 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 07/03/2017
Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 20.02.2017, è stata modificata la disciplina dei seguenti istituti:
Valore convenzionale mensa: Al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, viene istituita la voce "valore mensa ai fini previdenziali" .
Tale voce, soggetta al contributo previdenziale stante la particolare natura del contratto, assume convenzionalmente il valore di euro 325,00 per mese intero.
Panatica: Se per causa di forza maggiore non è possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è di euro 35,00 per ciascun pasto e per ogni membro dell'equipaggio.
Preavviso di licenziamento e dimissioni: Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 14 per tutti i gradi e le categorie.
Retribuzione alla parte: L'equipaggio viene retribuito alla "parte" - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito (MMG).
La parte è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi, previsti e regolati dal presente contratto.
Qualora la "parte", calcolata nell'arco del bimestre solare intero (1-1/28-2; 1-3/30-4; 1-5/30-6; 1-7/31-8; 1-9/31-10; 1-11/31-12), nella campagna di pesca ovvero per tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvede a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella relativa tabella del minimo monetario garantito applicabile.
La "parte" attribuita, deve essere corrisposta, con carattere di generalità dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa al 80% dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del MMG, a titolo di anticipazione sul ragguaglio bimestrale.
Elemento aggiuntivo della retribuzione (Aziende non aderenti agli enti bilaterali): Le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 20 lordi mensili. Tale indennità non rientra nelle regole previste in tema di retribuzione alla parte e MMG.