SCADENZA — ott 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 02/08/2017
Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 18.05.2017, ai lavoratori in forza al 01.06.2017, con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili (€ 20,00) che competeranno in relazione alla durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro (con esclusione dei periodi di aspettativa, permesso non retribuito, congedo parentale e periodi nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico azienda) nel periodo 1° giugno 2017 - 30 settembre 2017.
La frazione di mese retribuita superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero, quella sino a 15 giorni non sarà computata.
L'importo forfettario è stato quantificato considerando in esso anche gli eventuali riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi e non sarà utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per i lavoratori a tempo parziale l'importo forfetario sarà coerentemente riproporzionato.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie di CIG, intervenute nel periodo 1° giugno 2017 - 30 settembre 2017, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.