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SCADENZA — 01/11/2017
Turismo (Confsal_Sistema Comm. e Impresa): Modifica disciplina az. di trasporto e attività connesse
Di Redazione SIA
Pubblicata il 29/06/2021
Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 26.10.2017, per le alle aziende che svolgono servizi di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico, decorre la nuova disciplina in tema di straordinario e indennità variabili:
Maggiorazioni lavoro straordinario:
a) lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali): 15%;
b) lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale): 20%;
c) lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali): 35%;
d) lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale): 40%;
e) lavoro straordinario festivo: 30%;
f) lavoro straordinario festivo notturno: 50%.
Indennità lingue estere: Spettano € 8,78 mensili al lavoratore cui si richieda di parlare una o più lingue straniere.
Il relativo importo è utile ai fini del computo dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento per ferie e festività, della tredicesima e quattordicesima mensilità.
Indennità impiegati di banco: Spettano € 6,71 mensili agli impiegati di banco delle imprese esercenti locazione automezzi.
Il relativo importo è utile ai fini del computo dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento per ferie e festività, della tredicesima e quattordicesima mensilità.
Indennità di disagio – Settore noleggio auto senza autista: Spettano € 0,77 per ogni giornata di prestazione temporanea in un posto di lavoro diverso da quello abituale.
Indennità sostitutiva di vestiario: Spettano € 0,36 per ogni giornata di presenza, ai dipendenti cui non vengano fornite le tenute di lavoro previste.
Indennità di trasporto - Settore autonoleggio senza autista: spetta per ogni giornata di effettiva prestazione, un’indennità di trasporto pari a € 0,50 (€ 1,00 per coloro che operano presso gli aeroporti).
I predetti importi sono comprensivi dell’incidenza sugli istituti contrattuali, non sono corrisposti in caso di malattia e infortunio e non sono utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Indennità per uso mezzo di trasporto: Al lavoratore che usi per servizio il proprio mezzo di trasporto, spetta un’indennità mensile da concordare.
Indennità di testimonianza: Al lavoratore chiamato a testimoniare in giudizio per motivi inerenti al servizio, spetta la normale retribuzione oltre al rimborso delle eventuali spese per viaggio, vitto e alloggio.
Indennità di turno: Al personale delle autorimesse che presta normalmente servizio in turni avvicendati è corrisposta un’indennità commisurata al 6% del minimo di retribuzione.
Indennità di mensa: Spetta a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant nell’ammontare giornaliero di € 5,29.
Non spetta in presenza di servizio di mensa o di invio del lavoratore in trasferta.
Al personale delle autorimesse che presta normalmente servizio in turni avvicendati è corrisposta un’indennità commisurata al 6% del minimo di retribuzione.Indennità di cassa: Spetta al personale normalmente addetto al maneggio di denaro, con responsabilità per errori; non incide sugli istituti contrattuali e sul t.f.r., ed è commisurata al 2,5% della retribuzione base in vigore al 31 luglio 2016.
Gli importi mensili sono i seguenti:
Livello |
Importi |
A |
55,25 |
B |
51,15 |
1 |
47,66 |
2 |
43,56 |
3 |
41,08 |
4 |
38,77 |
5 |
36,36 |
6s |
34,96 |
6 |
34,46 |
7 |
32,29 |