QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 03/12/2017
Autotrasporto merci e Logistica: Orario di lavoro conducenti
Di Redazione SIA
Pubblicata il 21/12/2017
Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato alla Qualifica 1 parametro retributivo G: il personale viaggiante inquadrato nella Qualifica 1 parametro retributivo G, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. sottoscrittrici il presente c.c.n.l., potranno essere definite, alternativamente, le seguenti intese:
a) alla definizione di un'articolazione del nastro lavorativo giornaliero;
b) alla verifica della sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1953, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali.
Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni.
L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 234/2007.
A livello aziendale saranno definite le modalità di forfetizzazione del lavoro straordinario.
Restano ferme le condizioni in merito al diritto del riconoscimento dell'indennità di trasferta.
Nota a verbale: L'accordo di cui al presente articolato, per le imprese artigiane fino a 8 dipendenti è sottoscritto a livello territoriale.
Orario di lavoro ordinario per i conducenti: L'orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti inquadrati nelle lettere A, B, C, E, F è quello per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue pari a 47 ore, mentre per quelli inquadrati alle lettere D, G ed H è di 39 ore settimanali.
Nei confronti dei lavoratori inquadrati nelle lettere G ed H è possibile l'estensione dell'orario ordinario a 44 ore settimanali, esclusivamente con accordi di secondo livello aziendali/territoriali .
L'applicazione del regime orario di 47 ore di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante (A. B, C, E, F) impiegato in mansioni discontinue, ovvero la sua estensione da 39 a 47 ore per i lavoratori inquadrati alla lettera D, è soggetta alla verifica della sussistenza delle condizioni di discontinuità.