SCADENZA — dic 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 21/12/2017
Al fine di favorire l'inserimento di personale viaggiante e dare impulso alla buona e stabile occupazione, nonché per contenere il ricorso al distacco e alla somministrazione transnazionale e favorire altresì processi di reshoring, le imprese di autotrasporto che non hanno attivato e realizzato processi di riduzione di personale nel corso dell'ultimo anno, possono procedere ad assunzioni con le seguenti modalità, previa verifica positiva con le RSU ove esistenti e le OO.SS stipulanti il presente CCNL competenti territorialmente e le loro RSA.
Ai lavoratori neopatentati, titolari di patente di guida da meno di tre anni, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà applicato il seguente trattamento economico:
- 90% della retribuzione tabellare per il primo anno
- 90% della retribuzione tabellare per il secondo anno
- 95% della retribuzione tabellare per il terzo anno
- 100% della retribuzione tabellare dal quarto anno
SEZIONE ARTIGIANA Autotrasporto Merci
Al fine di favorire l'occupazione e il reinserimento lavorativo presso le imprese cui si applica la presente Sezione Artigiana le parti concordano che i lavoratori che abbiano più di 29 anni di età potranno essere assunti con il contratto di lavoro a tempo indeterminato di seguito disciplinato.
Nei primi 5 anni di rapporto la retribuzione sarà calcolata applicando le seguenti percentuali riferite al livello di inquadramento:
1° anno |
2° anno |
3° anno |
4° anno |
5° anno |
85% |
90% |
90% |
95% |
95% |