SCADENZA — feb 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 15/03/2017
Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 23.02.2017, la disciplina del part - time è disciplinata come segue:
Tipologia:
- "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
- "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontate" e "verticale".
Clausole elastiche e flessibili: è possibile inserire nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine:
- clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
- nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell'orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part time verticali o misti), comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso:
- di almeno 5 giorni lavorativi;
- comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive;
erogando al lavoratore una maggiorazione del:
- 15% della retribuzione oraria, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso;
- 20% della retribuzione oraria, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso.
Quanto sopra non si applica:
- in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa;
- qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro.