SCADENZA — mar 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 01/02/2017
Ai lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017 verrà corrisposta con la retribuzione afferente il mese di marzo 2017 una somma forfettaria Una tantum uguale per tutti, pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2017. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Sono utili ai fini della maturazione dell'una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale comprese tutte le tipologie della CIG.
Non sono utili ai fini della maturazione dell'una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.
Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cc. l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.