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 SCADENZA — 01/05/2017

Terziario (Confsal_Sistema Comm. e Impresa): modifica disciplina flessibilità

Terziario (Confsal_Sistema Comm. e Impresa): modifica disciplina flessibilità

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 17/05/2017

Ai sensi dell'accordo di rinnovo 20.04.2017, la disciplina della flessibilità è così modificata: 

Si potranno realizzare diversi regimi di orario, con il superamento dell'orario contrattuale, in particolari periodi dell'anno:

- sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane
Agenzie immobiliari: Il limite massimo è esteso a 24 settimane.

Call center in outsourcing e agenzie immobiliari: viene riconosciuto un incremento del monte annuo di permessi retribuiti per riduzione d'orario, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

- da 44 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane (Ipotesi aggiuntiva A).
Agenzie immobiliari: Il limite massimo è esteso a 24 settimane. 
Call center in outsourcing: per un numero di dipendenti non superiore al 40%, il limite è di 48 ore settimanali per un massimo di 12 settimane.

Ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti per riduzione d'orario, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Call center in outsourcing e agenzie immobiliari: viene riconosciuto un incremento dei monte ore annuo di permessi retribuiti per riduzione d'orario, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità; il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

- sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (Ipotesi aggiuntiva B1);
Ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti per riduzione d'orario, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale

- sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (Ipotesi aggiuntiva B2).
Ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità; il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Procedure comuni: I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, ai lavoratori verrà riconosciuta una pari entità di ore di riduzione.

Il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana.

In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali delle ipotesi aggiuntive, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.


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