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QUOTIDIANO CCNL

 SCADENZA — 01/05/2017

Terziario (Confsal_Sistema Comm. e Impresa): modifica disciplina part time

Terziario (Confsal_Sistema Comm. e Impresa): modifica disciplina part time

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 17/05/2017

Ai sensi dell'accordo di rinnovo 20.04.2017, la disciplina del part time è così modificata: 

Quota giornaliera della retribuzione: la retribuzione sia normale che di fatto è in misura fissa mensile determinata secondo il criterio di proporzionalità; la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile, per il  divisore convenzionale 26.

Quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto: si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario.

Festività coincidente con una domenica: in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Permessi retribuiti: sono determinati secondo il criterio di proporzionalità.

Ferie: spetta un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia là distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedi al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.

Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.

Lavoro supplementare: si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno.

Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 % della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Lavoro straordinario: è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

In caso di superamento dell'orario di lavoro a tempo pieno la maggiorazione sarà pari al 50%.

Clausole elastiche: Le ore di lavoro prestate in regime di clausole elastiche con una variazione in aumento dell'orario inizialmente concordato sono retribuite con una maggiorazione del 30%, mentre le ore svolte secondo una differente collocazione temporale sono remunerate con una maggiorazione del 10%.

13a e della 14a: in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della 13a e della 14a mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base del criterio di proporzionalità.

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, spettante all'atto della corresponsione.

Preavviso: ha la stessa dei lavoratori a tempo pieno;  si calcola in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.

 


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