SCADENZA — giu 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 10/05/2017
Ai sensi dell'Accordo di rinnovo 15.03.2017,
salvo il caso di licenziamento in tronco, in ogni altro caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da parte dell'azienda, superato il periodo di prova - se previsto - è dovuto al dirigente un preavviso in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a :
- 6 mesi, fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi, da quattro anni a dieci anni di servizio;
- 10 mesi, da dieci anni e fino a quindici anni di servizio;
- 12 mesi, oltre quindici anni di servizio;
validi agli effetti dell'anzianità e delle indennità relative.
Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. In tal caso, dovrà comunque essere garantito al dirigente non più in servizio, per un periodo minimo di 45 giorni a decorrere dalla data del licenziamento, il mantenimento delle eventuali condizioni relative al vitto e alloggio
Durante tale periodo, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore, e loro eventuali variazioni.
In caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei termini sopra indicati è dovuta al dirigente una indennità pari a tante mensilità globali di fatto, comprensive di tutti gli elementi fissi e variabili che la compongono, quanti sono i mesi di mancato preavviso; tali mensilità retribuite vanno computate interamente come anzianità maturata, ai fini del trattamento di fine rapporto ed in ogni altro caso.
Per tutto il periodo indennizzato sono inoltre dovuti i ratei delle mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima).
L'indennità sostitutiva di preavviso è soggetta al versamento - distinto per mese - di tutti i contributi previdenziali e assistenziali di legge e contrattuali per l'intero periodo da essa coperto.
Il periodo di preavviso - o indennità sostitutiva - avrà decorrenza dal 1º giorno del mese successivo alla data della comunicazione di risoluzione del rapporto.
Ove il dirigente rinunci di sua spontanea volontà ad usufruire in tutto o in parte, del periodo di preavviso da effettuare in servizio, perde il diritto all'indennità sostitutiva per la quota di preavviso non prestato e nessun indennizzo è da lui dovuto all'azienda.
Il dirigente che rassegni le dimissioni è tenuto a darne comunicazione all'azienda con il seguente preavviso:
- 2 mesi, fino a due anni di anzianità;
- 3 mesi, da due a cinque anni di anzianità;
- 4 mesi, da cinque a dieci anni di anzianità;
- 5 mesi, oltre i dieci anni di anzianità.
In caso di dimissioni sarà corrisposto al dirigente dimissionario il trattamento di fine rapporto.
L'Azienda che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione in servizio, è comunque tenuta a conservare, per un periodo corrispondente al 50% del preavviso per dimissioni, il mantenimento delle eventuali condizioni relative al vitto e alloggio godute dal dirigente.
Ove il Collegio arbitrale ritenesse sussistente la giusta causa, allegata e comprovata, dispone a carico dell'azienda la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, maggiorata di una indennità supplementare pari ad un terzo dell'indennità di preavviso stessa.