SCADENZA — lug 2017
Di Redazione SIA
Pubblicata il 21/11/2019
Classificazione: vengono aggiunte 2 posizioni economiche all'interno del livello 4 (4SS e 4S)
Apprendistato: viene introdotta la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.
E.D.R.. (mancata adesione all'Ente Bilaterale ): il valore viene aggiornato all'1% della retribuzione lorda di paga base e contingenza.
Elemento distinto della retribuzione: Fermo restando l'obbligatorietà dell'Istituto Contrattuale dell'Assistenza Sanitaria Integrativa, le aziende che si sottrarranno a tale contribuzione dovranno riconoscere al lavoratore mensilmente, un contributo pari ad euro 35,00 come "elemento distinto della retribuzione" e garantire inoltre al lavoratore le stesse prestazioni sanitarie equivalenti.
Part time:
Clausole elastiche: viene introdotta la disciplina delle clausole elastiche
- il limite massimo della variabilità in aumento della prestazione lavorativa è stabilito nel 50% della prestazione lavorativa concordata. Le ore di lavoro in aumento relative alle clausole elastiche verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 5%, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
- le ore di lavoro normali effettivamente oggetto di variazione, verranno retribuite con una maggiorazione pari al 5% comprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto;
- in alternativa le partì interessate possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno 120,00 euro, da corrispondere per quote mensili. Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L'esercizio da parte dei datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso non inferiore a 48 ore.
Magg. lavoro supplementare: viene introdotta la maggiorazione per le ore supplementari
Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite con una maggiorazione forfettaria convenzionalmente determinata nella misura del 10%, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Welfare aziendale:
Al fine di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi sociali in favore dei lavoratori e soci-coimprenditori dipendenti e delle loro famiglie, le Parti convengono che l'obbligatorietà dell'elemento di garanzia retributiva di 0,05 Euro venga riconosciuta sotto forma di prestazioni di welfare aziendale nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo quadro sottoscritto tra Unicoop e la Confederazione Ugl in data 31/03/2017.
Indennità di turno
Alle lavoratrici e ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta un'indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore.