QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/07/2017
Elettrici: modifica disciplina trasferimento
Di Redazione SIA
Pubblicata il 13/06/2017
Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 25.01.2017, decorre la nuova disciplina del trasferimento:
Il lavoratore trasferito:
- conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, legate a condizioni locali o a particolari prestazioni in atto presso l'unità di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione;
- acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche prestazioni.
I trattamenti spettanti al lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro comune, qualora la nuova sede di lavoro disti almeno 30 Km da quella di provenienza, sono i seguenti:
a) nei casi di trasloco: una indennità mensile pari alla differenza del canone.
Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza.
Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 4 anni.
Nelle Aziende con più di 150 dipendenti, l'indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di una tantum;
b) qualora il lavoratore non traslochi: sarà corrisposto per 4 anni un compenso, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle maggiori spese di viaggio.
Il trattamento complessivo di cui sopra sarà corrisposto in misura intera per i primi tre anni e nella misura dell'85% a partire dal 4° anno.
Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l'Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell'effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare.
c) l'erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;
d) il rimborso, in caso di trasloco, delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso;
e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;
f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile Qualora l'interessato si traslochi con famiglia, sarà corrisposta, all'atto dell'effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente un'ulteriore mensilità.