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 SCADENZA — 01/08/2017

Servizi (Cisal_Anpit): Malattia - Interpretazione autentica

Servizi (Cisal_Anpit): Malattia - Interpretazione autentica

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 11/10/2017

Ai sensi dell'Accordo di Interpretazione autentica 14.07.2017, agli impiegati di aziende con classificazione INPS settore Industria, il datore di lavoro dovrà corrispondere, per il tempo massimo di 180 giorni di prognosi in ciascun anno solare, anche la quota che sarebbe stata normalmente a carico dell'INPS quale indennità di malattia, ovvero:

- dal 4° al 20° giorno:  il 50% della retribuzione media giornaliera;

- dal 21° giorno al 180° giorno: il 66,66% della retribuzione media giornaliera.

Per il periodo eccedente i 180 giorni e fino al termine del periodo di conservazione del posto, il datore di lavoro dovrà riconoscere l'integrazione fissa del 35%, prevista per la generalità dei lavoratori.


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