QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/09/2017
Studi Revisori Legali e tributaristi (Cisal/Anpit): Trattenuta oraria in caso di assenza retribuita o integrata dal Datore
Di Redazione SIA
Pubblicata il 28/02/2019
Trattenuta oraria in caso di assenza retribuita o integrata dal Datore
Le componenti della R.T.M.C.M. previste dal presente Contratto sono riferite alle prestazioni di lavoro effettivo, per tale intendendosi quelle corrispondenti al sinallagma contrattuale: retribuzione contro lavoro. Perciò, eventuali eccezioni al sinallagma determineranno i seguenti trattamenti (alternativi):
a) in caso di assenza retribuita o integrata dal Datore
- malattia, infortunio, maternità, permessi retribuiti per studio, sindacali, ecc.,
- assenze per il godimento dei saldi di permessi/rol/par retribuiti, eventualmente già maturati dal Lavoratore con applicazione di altro CCNL;
- ogni altra assenza che determini una retribuzione datoriale (per intero o per integrazione parziale). A titolo esemplificativo, si considerano le assenze per congedo matrimoniale, permessi elettorali ecc.
l'Azienda tratterrà le corrispondenti quote orarie riferite all'Indennità Contrattuale e all'Indennità Sostitutiva di mensa, comprensive dei riflessi per le retribuzioni differite e il T.F.R., conformemente alla seguente Tabella:
Periodo |
Totale Trattenuta Oraria |
Dall'1.01.2017 |
€ 1,40 |
Dall'l.09.2017 |
€ 1,54 |
Dall'1.09.2018 |
€ 1,69 |
Dovranno essere invece escluse dalla trattenuta le assenze per:
- maternità,
- donazione sangue
- ogni altra assenza che non preveda una retribuzione datoriale.
- ferie (anche quando maturate negli anni precedenti) e/o per permessi/riposi compensativi conseguenti al lavoro straordinario e/o per rarefazione dell'orario di lavoro con utilizzo delle ore accreditate in Banca delle Ore,
- assemblee sindacali retribuite
b) le Parti, in ossequio al principio della corrispettività delle prestazioni (lavoro contro retribuzione) e dell'onnicomprensività della retribuzione nelle sue componenti (diretta, differita, in natura, a partecipazione, a provvigione ecc.), coerentemente concordano che in caso di assenza o permesso non retribuito e di "mensilizzazione retributiva", si effettui la trattenuta dell'intera retribuzione (diretta, differita e quota T.F.R.), in modo da assicurare, all'atto della loro effettiva erogazione, la pienezza della retribuzione per ferie e tredicesima, nonché degli integrali accontonamenti del T.F.R. Pertanto, in caso di assenza/permesso non retribuiti, l'Azienda tratterà la corrispondente Retribuzione Oraria Individuale del Lavoratore, maggiorata del 24% (per i predetti riflessi sulle retribuzioni differite e il T.F.R.).