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 SCADENZA — 01/01/2018

Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Confsal/Federpol): Modifica disciplina apprendistato

Agenzie Investigative e per la Sicurezza (Confsal/Federpol): Modifica disciplina apprendistato

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 22/01/2018

Il Ccnl 15.12.2017 ha modificato la disciplina dell'apprendistato. Di seguito le principali modifiche:

Durata: Per tutti i livelli di inserimento la durata massima del periodo di formazione per l'apprendistato professionalizzante non deve essere superiore ai 36 mesi.
Limiti numerici: Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiori a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, per procedere all'assunzione di apprendisti, l'azienda deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi ovvero siano stati licenziati per giusta causa coloro che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nei corso o al termine del periodo di prova.
La suddetta limitazione non si applica quando nel triennio precedente sia venuto a scadere un numero di contratti di apprendistato inferiori a 3.
Livelli di destinazione: Con il contratto di apprendistato il lavoratore viene assunto dall'azienda per ottenere, attraverso un addestramento teorico-pratico, la possibilità di una successiva contrattualizzazione all'III°, IV°, V°, VI° e VII° livello
Retribuzione: L'apprendista accederà al livello di inquadramento professionale per il quale l'Azienda avrà l'obbiettivo di assumerlo ed il conseguente trattamento economico sarà diminuito del 25% rispetto a quanto previsto dal presente contratto nell'articolo relativo alle paghe contrattuali con riferimento al livello di inquadramento finale.
A titolo esemplificativo l'apprendista assunto per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 3° livello del presente C.C.N.L. verrà erogato un trattamento economico diminuito del 25% rispetto alla retribuzione base lorda conglobata.
Trattamento economico di infortunio:
- 60% per i primi 3 giorni;
- 70% dal 4° al 20° giorno;
- 80% dal 21° giorno in poi.


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