QUOTIDIANO CCNL
SCADENZA — 01/01/2018
Pubblici esercizi e Ristorazione Collettiva - Confcommercio: Aggiornamenti normativi ex CCNL08/02/2018
Di Redazione SIA
Pubblicata il 17/09/2018
Flessibilità oraria
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda e fatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell'orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti.
Per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanaie, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per il medesimo periodo. Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a livello territoriale o aziendale fino alla loro scadenza.
14ma
Dal 01.01.2018 ai fini della 14ma non si considerano gli scatti di anzianità.
Part time: Clausole elastiche:
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione sia clausole di variazione della durata in aumento della prestazione entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Retribuzione oraria
-190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
-172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.
Permessi per riduzione d'orario ed ex festività
Per tutti i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 di cui al terzo comma. Decorsi due anni dall'assunzione verranno riconosciute ulteriori 36 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti.
TFR
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 2120 del codice civile come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n, 297, è escluso dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, l'importo degli scatti di anzianità, dalla data del 1° gennaio 2018 fino al 31 ottobre 2021