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 SCADENZA — 01/01/2018

Turismo - Confindustria: Erogazione dell'Elemento di garanzia retributiva

Turismo - Confindustria: Erogazione dell'Elemento di garanzia retributiva

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 24/06/2019

A decorrere dal mese di gennaio 2018 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di 2° livello, e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2017, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di gennaio 2018 i seguenti importi qui di seguito riportati.

La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia verrà effettuata al termine della vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° giugno 2015 - 1° ottobre 2017.

Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.

Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale.

La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. dell'industria turistica, che venga pagato successivamente al 1° ottobre 2014.

Area

Importo

A

186,00

B

158,00

C

140,00

D

112,00

Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo dal 1° ottobre 2014 - 1° ottobre 2017.


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