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 SCADENZA — 01/12/2018

Scuola - Personale ATA: Elemento perequativo

Scuola - Personale ATA: Elemento perequativo

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 19/11/2018

Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 09/02/2018, è riconosciuto al personale individuato nella tabella seguente un elemento perequativo mensile, in relazione ai mesi di lavoro prestato nel periodo 1/3/2018 - 31/12/2018.

 La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

L'elemento perequativo è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1/3/2018-31/12/2018.

Anzianità di servizio

Dal 1.3.2018
(valori mensili) 

Collaboratore scolastico

0 - 8

29,00

9 - 14

27,00

15 - 20

25,00

21 - 27

25,00

28 - 34

24,00

da 35

24,00

Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie

0 - 8

28,00

9 - 14

25,00

15 - 20

24,00

21 - 27

22,00

28 - 34

22,00

da 35

23,00

Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobi

0 - 8

24,00

9 - 14

20,00

15 - 20

18,00

21 - 27

16,00

28 - 34

15,00

da 35

15,00

Coordinatore amministrativo e tecnico

0 - 8

17,00

9 - 14

12,00

15 - 20

8,00

21 - 27

4,00

28 - 34

-

da 35

-

Direttori dei servizi generali ed amm.vi

0 - 8

9,00

9 - 14

6,00

15 - 20

3,00

21 - 27

-

28 - 34

-

da 35

-

Per i lavoratori in part-time, l'importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.

Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce l'elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un'unica soluzione, nell'ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in relazione all'effettiva durata del servizio nel periodo indicato sopra, non applicando quanto previsto relativamente alle frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.


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