SCADENZA — mar 2018
Di Redazione SIA
Pubblicata il 05/08/2021
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 14.12.2017 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 80 euro erogato in due soluzioni di pari importo:
- la prima con la retribuzione del mese di marzo 2018,
- la seconda con la retribuzione del mese settembre 2018.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza.