SCADENZA — mar 2018
Di Redazione SIA
Pubblicata il 06/03/2018
a) Ai lavoratori che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre quanto spettante per contratto collettivo nazionale, è riconosciuto con la retribuzione del mese di marzo di ogni anno un importo procapite di euro 150,00 a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.) commisurato all'intero periodo annuo precedente, nel quale siano stati in forza con corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda.
b) Ai lavoratori a tempo indeterminato nonché ai lavoratori assunti con contratto a termine che cessino dal servizio nel corso dell'anno solare l'importo annuo di euro 150,00 a titolo di E.G.R. è corrisposto in proporzione ai mesi in forza all'azienda nel medesimo anno, unitamente alle competenze di fine rapporto di lavoro.
Ai fini della corresponsione degli importi di cui alle lettere a) e b), le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Inoltre, ai lavoratori con contratto a tempo parziale l'E.G.R. è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione.
L'E.G.R., comunque corrisposto a termini dei commi precedenti, non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.