SCADENZA — apr 2018
Di Redazione SIA
Pubblicata il 10/05/2018
Apprendistato Professionalizzante
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età:
La durata del rapporto di apprendistato professionalizzante è stabilita in non oltre 300 giornate lavorate ovvero non oltre 180 giornate lavorate negli ultimi 24 mesi. Resta comunque stabilito che il periodo di apprendistato non può superare i 3 anni.
La retribuzione dell'apprendista viene determinata nel 70% del minimo di compenso giornaliero del livello di appartenenza per i primi 60 giorni di lavoro come apprendista; l'80% dal 61° giorno fino al 120° e del 90% dal 121° fino al raggiungimento della qualifica.
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:
Titolo di studio |
Ore di Formazione |
Scuola dell'obbligo |
120 |
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore. Diploma universitario e diploma di laurea |
100 |
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai finì dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Il periodo di prova ha la durata di 20 giornate lavorate, prorogabile d'intesa per altri 20 giornate lavorate.
Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere senza preavviso.
Il periodo di prova seguito da conferma è computato ai fini del periodo di apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato viene attribuita la medesima qualifica per la quale si è svolto l'apprendistato.
L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, analogamente a quanto è previsto per le altre categorie, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi.
All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui al comma precedente, il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i tecnici.
Agli effetti del trattamento di cui sopra è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL l'indennità temporanea ovvero fino alla scadenza del contratto a tempo determinato.
2) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino a raggiungere l'intero trattamento che avrebbe percepito, a qualunque tìtolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto.
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento, oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2015 e da eventuali successive modificazioni, alle normative contrattuali previste per i tecnici.
Gli apprendisti tecnici potranno comunque essere utilizzati in aggiunta ai normali organici del personale tecnico delle imprese teatrali in una percentuale comunque non superiore al 15% con arrotondamento all'unità superiore della frazione.